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Cosa obbliga davvero a registrare i trattamenti, e da quando

Aggiornato: settembre 2026

Sul registro trattamenti girano molte voci e poche date certe. Qui ci sono solo le norme europee in vigore, cosa impone ciascuna e da quando si applica. Niente scadenze inventate e niente riferimenti presi in prestito da altri paesi.

Regolamento (UE) 2023/564: il registro diventa elettronico

È la norma che conta. Impone a chi usa prodotti fitosanitari di tenere un registro elettronico e leggibile da macchina, e stabilisce cosa deve contenere ogni singola annotazione:

"Leggibile da macchina" è la parte che in molti sottovalutano. Non significa una foto del quaderno né un PDF scansionato: significa un dato strutturato, che un sistema possa leggere e verificare senza che nessuno lo ricopi a mano.

Si applica a chi impiega prodotti fitosanitari a uso professionale, quindi alla grande maggioranza delle aziende agricole, a prescindere dagli ettari. Non è una norma pensata per le grandi strutture: vale allo stesso modo per il seminativo di quaranta ettari e per il mezzo ettaro di orto conferito a un negozio.

Regolamento (UE) 2025/2203: la proroga

L'obbligo del formato elettronico doveva partire prima. Il Regolamento (UE) 2025/2203 lo ha rinviato al 1° gennaio 2027. È un anno in più per attrezzarsi, non un annullamento: la norma resta quella, cambia solo la data da cui si applica. Chi la legge come un rinvio indefinito nel 2027 si ritrova a rincorrere.

Cosa cambia in Italia dal 1° gennaio 2027

Da quella data il quaderno di campagna passa al formato solo elettronico e vive dentro il fascicolo aziendale. La conseguenza pratica è secca: per i trattamenti fitosanitari il registro cartaceo smette di bastare. Chi oggi tiene il quaderno su un blocco in cabina dovrà averlo in formato elettronico e riferito alle proprie particelle. Come sono identificate le particelle lo spieghiamo nella pagina sul fascicolo aziendale.

Conviene arrivarci con l'anagrafica in ordine: fascicolo aggiornato, particelle giuste, colture dichiarate come stanno davvero in campo. Il formato elettronico non perdona i dati approssimativi, perché li rende leggibili a chi controlla.

Il termine dei 30 giorni

C'è un secondo obbligo che si nota meno e pesa altrettanto. I dati devono passare al registro elettronico senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni. Sparisce il quaderno compilato tutto insieme a fine annata: un registro ricostruito a dicembre non rispetta il termine, anche se i numeri sono giusti.

Detto al contrario: annotare mentre sei in campo smette di essere un consiglio di buona pratica e diventa il modo più semplice di stare dentro la regola.

Dove si verifica se un prodotto è autorizzato

Il catalogo ufficiale dei prodotti autorizzati in Italia è la Banca Dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute. Si consulta per sapere se un prodotto è ancora autorizzato, su quali colture e contro quali avversità, con quali dosi e con quale intervallo prima della raccolta. È anche la fonte del numero di autorizzazione che il registro ti chiede.

Il controllo incrociato è sempre lo stesso: prodotto autorizzato, su quella coltura, alla data in cui l'hai applicato. Se una di queste tre cose non torna, l'annotazione sarà anche completa, ma non è difendibile.

Cosa significa tutto questo nella pratica

Con Agro GPS ogni lavorazione nasce già in quel formato: il prodotto si sceglie dalla banca dati ufficiale, il numero di autorizzazione si compila da solo, la coltura porta con sé il codice EPPO e la particella è quella del tuo fascicolo. L'export dei tuoi dati è sempre gratuito, anche se un giorno decidi di andartene.

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